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0cop_Novità Importanti in Ambito Antiriciclaggio Cosa Cambia per le Startup e le Imprese (1)

Comunicazione titolare effettivo (scadenza 11/12/2023)

Il panorama normativo italiano si arricchisce di un ulteriore tassello, particolarmente rilevante per il mondo delle startup e delle imprese. Il D.Lgs. n. 231/2007, insieme ai successivi provvedimenti attuativi, ha introdotto nuove disposizioni in materia di antiriciclaggio, focalizzandosi sulla trasparenza e sulla chiarezza delle informazioni relative alla titolarità effettiva delle imprese.

Con l’emanazione del Decreto MEF/MISE n. 55/2022, è stato regolamentato l’obbligo di comunicazione telematica dei dati relativi alla titolarità effettiva. Tale comunicazione deve essere effettuata presso il nuovo Registro dei titolari effettivi, istituito presso le Camere di commercio territoriali.

Quali categorie sono interessate?

1_Quali categorie sono interessate

Le categorie interessate da questo provvedimento sono molteplici, includendo:

– Imprese dotate di personalità giuridica (Spa, Srl, Sapa, società cooperative)

– Persone giuridiche private (associazioni, fondazioni, e altre istituzioni di carattere privato)

I dati relativi alla titolarità effettiva saranno registrati in una sezione autonoma del Registro delle Imprese, e il Decreto specifica anche le modalità di accesso a questi dati da parte dei soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio.

Gli amministratori delle imprese e i rappresentanti delle persone giuridiche private sono chiamati a svolgere un ruolo centrale in questo processo, essendo i responsabili della trasmissione delle informazioni all’Ufficio del Registro delle Imprese competente.

Un capitolo a parte è dedicato ai trust e agli istituti giuridici affini, per i quali è prevista una sezione speciale del Registro e l’obbligo di comunicazione ricade sul fiduciario.

Come adempiere alle nuove disposizioni?

L’adempimento di queste nuove disposizioni può essere assolto mediante l’invio telematico della pratica alla Camera di Commercio di competenza, e il nostro studio è a disposizione per assisterti in questo processo, provvedendo alla sottoscrizione dell’istanza con firma digitale.

Non sottovalutare le tempistiche

È fondamentale non sottovalutare le tempistiche: l’obbligo deve essere adempiuto entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento che attesta l’operatività del sistema di comunicazione (G.U. n. 236 del 9 ottobre 2023), con data limite fissata all’11 dicembre 2023. La mancata comunicazione nei termini previsti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa, come previsto dall’art. 2630 del Codice civile.

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